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Statuto COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE Articolo 1 E' costituita una Associazione Culturale sotto la denominazione APARTE, Associazione Culturale e di Volontariato Pecci Arte. Articolo 2 L‘Associazione ha sede legale in Prato, via Tintori 31, presso lo studio del Dott. Carmine Compagnini, e sede operativa presso il Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, in Prato, viale della Repubblica 277: l’Assemblea degli associati potrà altresì istituire ulteriori sedi operative qualora se ne dovesse ravvisare la necessità, Articolo 3 L’Associazione avrà durata a tempo indeterminato. Articolo 4 Associazione ha lo scopo di organizzazione culturale intesa come:
Articolo 5 L' Associazione non persegue fini di lucro e vieta al proprio interno ogni iniziativa, attività o manifestazione che sotto qualsiasi forma diretta o indiretta, persegua scopi di propaganda politica o sindacale.
ASSOCIATI E CATEGORIE Articolo 6 Saranno associati tutte le persone fisiche, purché maggiori di età, che, osservate le norme relative all’ammissione degli associati, verranno accolte a far parte dell’Associazione. Questi saranno tenuti al pagamento delle quote sociali stabilite dall’Assemblea, nonché all’osservanza degli altri obblighi in seguito specificati. Articolo 7 L’Associazione è costituita dalle seguenti categorie di associati:
I soci promotori sono coloro
che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione o che,
soci sostenitori, sono stati successivamente elevati a tale
qualifica dall’Assemblea dei soci promotori. I soci sostenitori
sono soci che, ammessi a far parte dell’Associazione con
delibera del Consiglio Direttivo, partecipano in modo
differenziato, insieme ai soci promotori, alle attività svolte
dall’Associazione stessa secondo le modalità che il Consiglio
Direttivo di volta in volta stabilirà. Possono essere soci
sostenitori anche Enti ed il numero dei soci sostenitori è
illimitato. COSTITUZIONE-SOSPENSIONE-VARIAZIONE SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO DI ASSOCIATO Articolo 8 Per essere ammessi a far parte dell’Associazione gli aspiranti associati dovranno:
Articolo 9 Chiunque desideri essere ammesso all’Associazione, dovrà presentare apposita domanda di ammissione indirizzata al Presidente dell’Associazione che dovrà essere sottoscritta da un associato effettivo proponente nonché dall’aspirante associato il quale con la sottoscrizione accetterà, qualora venga ammesso, di conformarsi allo statuto dell’Associazione e si obbligherà ad assumere tutti i doveri e gli impegni di associato. Articolo 10 Le ammissioni saranno di esclusiva competenza del Presidente o del Consiglio Direttivo, i quali, tenuto conto delle informazioni del caso, prenderanno le opportune deliberazioni a maggioranza qualificata, che saranno inappellabili. Articolo 11 Presso la sede sociale verrà tenuto un Libro degli Associati ove saranno registrate a cura del Presidente le generalità degli associati nonché ogni eventuale variazione delle medesime. Articolo 12 L’associato che non osserva lo Statuto, l’eventuale Regolamento nonché le altre eventuali disposizioni emanate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nell’ambito dei loro poteri, che si renderà responsabile di infrazioni disciplinari o che comunque nuocerà con il suo comportamento al buon nome dell’Associazione, potrà essere sospeso dai diritti di associato od escluso dall’Associazione stessa ad insindacabile giudizio dell’Assemblea degli Associati, tenuto conto della gravità del fatto od atto compiuto. Articolo 13 Il rapporto di associato si estinguerà:
Articolo 14 Gli associati potranno presentare le proprie dimissioni, in forma scritta ed indirizzate al Presidente della Associazione, almeno un mese prima della fine dell’esercizio sociale, non avendo peraltro diritto ad alcun rimborso delle quote sociali già pagate; qualora l’associato presenti le proprie dimissioni in data successiva, sarà comunque obbligato al versamento della quota annuale di associazione. Articolo 15 Gli associati verranno esclusi o radiati per i seguenti motivi:
L’esclusione o la radiazione saranno decise dai Consiglio Direttivo a maggioranza qualificata, unitamente ai probiviri.
DIRITTI E DOVERI DEGLI
ASSOCIATI Articolo 16 Tutti gli associati avranno diritto a partecipare alla vita dell’Associazione ed a stabilirne la struttura e l’indirizzo mediante il voto espresso in assemblea. Articolo 17 Ad ogni associato verrà rilasciata una tessera che lo legittimerà all’esercizio dei suoi diritti statutari ed al godimento di eventuali vantaggi offerti dall’ Associazione. Articolo 18 Gli associati dovranno
Articolo 19 L’ammontare della quota annuale verrà stabilito dal Presidente o dal Consiglio Direttivo nella misura e nei termini che riterranno maggiormente opportuni. Il Presidente od il Consiglio
Direttivo potranno del resto esonerare uno o più associati dal
pagamento della quota annuale quando ricorreranno elementi tali
da giustificare l’applicazione di tale beneficio in ragione
dell’attività svolta dall’ associato in seno all’Associazione;
nel caso di delibera del Consiglio Direttivo, questi dovrà
decidere a maggioranza qualificata motivando l’applicazione
dell’esonero. Articolo 20 Tutte le cariche sociali saranno conferite a titolo gratuito ed attribuiranno soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse dell'Associazione. Articolo 21 Saranno organi ordinari dell'Associazione:
L’Assemblea degli associati potrà altresì prevedere l'eventuale nomina di un collegio dei Sindaci Revisori e di un commissario Straordinario.
ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI Articolo 22 L’Assemblea degli associati potrà essere ordinaria e straordinaria e dovrà tenersi presso la sede sociale od eventualmente in altro luogo da comunicarsi di volta in volta L'assemblea ordinaria avrà luogo
L’assemblea straordinaria avrà luogo in caso di trasformazione, fusione o scioglimento dell'Associazione nonché per le modificazioni dello Statuto. Articolo 23 Le convocazioni degli associati per le assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere effettuate almeno otto giorni prima di quello stabilito e dovranno specificare gli argomenti posti all' ordine del giorno. La convocazione sarà fatta per lettera semplice oppure per affissione presso la sede sociale o la sede operativa, in caso eccezionale anche per via telefonica. Qualora il Consiglio Direttivo non provveda tempestivamente alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie richieste dagli associati, entro trenta giorni da tale richiesta, la convocazione potrà essere indetta dal Collegio dei Revisori, se istituito, oppure dal Presidente, il quale sarà espressamente obbligato in tal senso. In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni od, in difetto, dal Collegio dei Sindaci Revisori, se istituito, o dal Presidente, il quale sarà obbligato in tal senso. Articolo 24 Alle assemblee potranno intervenire tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote sociali Articolo 25 L’assemblea si intenderà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza personale di almeno la maggioranza assoluta degli associati. Trascorsa un’ora dal momento della prima convocazione, l’assemblea si intenderà validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Articolo 26 L’assemblea verrà aperta dal Presidente dell’Associazione, o da chi ne farà le veci, e procederà subito all’elezione dell’ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Segretario. Articolo 27 Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria degli associati saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti costituiti in assemblea. Le deliberazioni dell’assemblea straordinaria saranno prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Tutte le deliberazioni dovranno constare da un apposito verbale delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli associati redatte e sottoscritte alla fine di ogni seduta a cura dell’ufficio di presidenza.
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 28 Il Presidente dell’Associazione
verrà eletto in seno al consiglio direttivo e rappresenterà,
anche agli effetti di legge, l'associazione stessa. Il
presidente dovrà convocare il consiglio direttivo, del quale ne
presiederà le adunanze e ne sottoscriverà le relative
deliberazioni; dovrà inoltre sottoscrivere il bilancio
preventivo nonché il bilancio consuntivo da presentare
all’approvazione degli associati. In caso di sua assenza o
temporaneo impedimento le sue funzioni saranno esercitate dal
consigliere più anziano in carica. Articolo 29 L’amministrazione, nonché la rappresentanza legale e la firma sociale, spetteranno esclusivamente al Presidente dell’Associazione. Articolo 30 Eventuali poteri di rappresentanza e quindi di capacità di agire in nome e per conto dell’associazione, potranno altresì essere estesi all’intero od a parte del consiglio direttivo con deliberazione dell’assemblea degli associati, presa con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Articolo 31 Il consiglio direttivo dovrà essere composto da non meno di cinque membri e dovrà essere eletto dall’assemblea degli associati. Il consiglio direttivo durerà in carica un anno ed i suoi membri saranno rieleggibili. Al suo interno, dovrà essere eletto il Presidente, che sarà il Presidente dell’Associazione. Articolo 32
Al consiglio direttivo potranno essere devolute le
attribuzioni inerenti:
Articolo 33 il consiglio direttivo si riunirà convocato dal Presidente o su richiesta di almeno tre membri del suddetto consiglio. Potrà a scopo consultivo, invitare alle sue adunanze, qualora venga ritenuto opportuno, persone particolarmente competenti sugli argomenti in discussione. Le adunanze del consiglio direttivo saranno valide con l’intervento personale della maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni dovranno essere prese con la maggioranza assoluta degli intervenuti: delle adunanze e delle deliberazioni dovrà essere, a cura del presidente, redatto e sottoscritto il relativo verbale su apposito libro. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interverrà a tre adunanze consecutive, potrà, in facoltà del consiglio direttivo, essere ritenuto dimissionano Articolo 34 Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo, durante il periodo intercorrente fra le dimissioni stesse e la nomina di un nuovo consiglio direttivo, od eventualmente di un commissario straordinario, il consiglio dimissionario resterà in carica per il disbrigo delle attribuzioni che saranno state allo stesso conferite. il consiglio direttivo si considererà interamente dimissionario quando lo sia almeno la metà più uno dei suoi membri.
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI COLLEGIO DEI PROBIVIRI COMMISSARIO STRA0RDINARIO Articolo 35 L’assemblea ordinaria degli associati potrà nominare un Collegio dei Sindaci Revisori, che durerà in carica un anno ed i cui membri saranno rieleggibili. Il Collegio dei Sindaci Revisori sarà composto da tre membri effettivi, che potranno essere scelti anche fra i non associati. I Sindaci Revisori dovranno controllare e rivedere i libri dell’Associazione, nonché il Bilancio Consuntivo di Rendiconto Finanziario, i quali dovranno altresì essere accompagnati da una relazione illustrativa del collegio medesimo. I Sindaci Revisori potranno essere invitati a partecipare alle adunanze del consiglio direttivo senza avere peraltro diritto di voto deliberativo nelle medesime. Articolo 36 I Probiviri, verranno nominati dall’assemblea ordinaria degli associati, dureranno in carica per un anno e potranno essere rieletti. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da tre membri, che potranno essere scelti anche fra i non associati. Il Collegio dei Probiviri avrà la funzione di dirimere qualsiasi controversia che potrà nascere in seno all’Associazione e le decisioni, inappellabili, dovranno essere emanate entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione del quesito o ricorso. Articolo 37 L’assemblea ordinaria degli
associati potrà, qualora la maggioranza della stessa esprima un
voto di sfiducia sull’operato del presidente o del consiglio
direttivo, oppure il consiglio si renderà interamente
dimissionario e non si renderà possibile nominare uno nuovo,
nominare un commissario straordinario, che potrà essere scelto
anche tra i non associati. Il commissario straordinario durerà
in carica per un periodo massimo di mesi sei, salvo proroga da
concedersi con successiva assemblea, ed avrà tutti i poteri e
gli obblighi normalmente spettanti al presidente
dell’associazione od al consiglio direttivo. Il commissario
straordinario dovrà, anteriormente alla scadenza del suo
mandato, convocare l’assemblea degli associati per nominare il
nuovo presidente od il nuovo consiglio direttivo, e sarà tenuto
alla fine del proprio mandato a redigere il rendiconto del
periodo del suo commissariato. PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 38 Il fondo patrimoniale sarà costituito dai contributi associativi versati dagli associati nelle casse sociali, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da eventuali erogazioni liberali, donazioni e lasciti, nonché da tutti quei beni che per qualsiasi titolo saranno divenuti di proprietà dell’Associazione. Il fondo patrimoniale non potrà essere destinato ad altro uso se non a quello per il quale l’Associazione è stata costituita e sarà indisponibile per tutta la durata della Associazione.
BILANCIO PREVENTIVO BILANCIO C0NSUNTIVO DI RENDICONTO FINANZIARIO Articolo 39 L’esercizio sociale corrisponderà all’anno solare e si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale dovrà essere predisposto dal Presidente, che è responsabile della gestione dell’Associazione, coadiuvato dal Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo di rendiconto finanziario. A cura del Presidente, e con la collaborazione dei Consiglio Direttivo, dovrà altresì essere predisposto entro l’inizio di ogni esercizio sociale un bilancio preventivo. Il Presidente dovrà depositare, almeno quindici giorni precedenti alla data di convocazione dell’assemblea degli associati, il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di rendiconto finanziario, presso la sede o nel luogo ove avverrà l’assemblea, per consentire l’esame da parte di tutti quegli associati che lo richiederanno.
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE Articolo 40 In caso di scioglimento dell’Associazione, che dovrà essere approvato dall’assemblea straordinaria degli associati, l’assemblea medesima deciderà sulla liquidazione dell’associazione nonché sulla nomina di uno o più liquidatori, che potranno essere scelti anche fra i non associati. L’assemblea dovrà stabilire inoltre circa la destinazione del patrimonio della Associazione.
DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 41 Le norme del presente statuto potranno essere integrate da un eventuale regolamento da predisporsi a cura del Presidente o del Consiglio Direttivo. Articolo 42 Per tutto quanto non
espressamente previsto nel presente statuto e nell’eventuale
regolamento, verrà fatto riferimento alle disposizioni del
codice civile in materia.
REGOLAMENTO PER
L’EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO PRESSO IL CENTRO
PER L’ARTE CONTEMPORANEA “L. PECCI” I soci regolarmente iscritti
all’Associazione APARTE sono tenuti, per statuto, a svolgere
almeno un turno di servizio di due ore mensili nelle sale del
Centro Pecci. Tali soci potranno
partecipare alle attività dell’Associazione e potranno prendere
parte alle assemblee ma non potranno esercitare diritto di voto.
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